È giovedì 8 febbraio il termine ultimo per l’invio al Sistema tessera sanitaria (Sistema Ts) delle informazioni riguardanti le spese sostenute dalle persone fisiche per l’acquisto di farmaci e prestazioni mediche nel 2017. Il rinvio di otto giorni rispetto alla scadenza ordinaria (31 gennaio) è stato disposto da un decreto anticipato dal Mef con un comunicato e in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Stessi tempi per i contribuenti che intendono comunicare direttamente all’Agenzia delle entrate la propria opposizione all’utilizzo di tali informazioni per l’elaborazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata (vedi anche provvedimento 31 gennaio 2018).
Tra i punti di forza della precompilata, in primo piano, sicuramente, le spese sostenute dalle persone fisiche per ticket, visite specialistiche, farmaci e altre prestazioni mediche, già al loro posto, nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi, ai fini delle detrazioni e deduzioni Irpef. Ciò è possibile grazie al flusso informativo con il quale medici, farmacie, ospedali e gli altri soggetti tenuti all’adempimento, trasmettono al Sistema tessera sanitaria i dati dei documenti fiscali (scontrini, ricevute e fatture) che rilasciano a pazienti o assistiti al momento del pagamento, informazioni che poi l’Sts condividerà con l’Agenzia delle entrate per la predisposizione della precompilata” a partire dal prossimo 9 marzo (e non 1° marzo come ordinariamente previsto dal provvedimento del 26 luglio 2016).
In particolare, diverranno disponibili per il Fisco il codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso, il codice fiscale o partita Iva, e la denominazione di chi eroga la prestazione, la data del documento, la tipologia e l’importo della spesa o del rimborso.
La platea degli obbligati a “collaborare” all’elaborazione di una dichiarazione completa di spese sanitarie è man mano aumentata rispetto alla previsione originaria del Dlgs 175/2014, ampliata dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 949, lettera a, legge 208/2015) e dal decreto Mef 1° settembre 2016.
In sintesi, l’elenco dei professionisti e delle strutture tenuti alla trasmissione telematica delle spese sostenute dai loro clienti o pazienti nel 2017:
Il contribuente può richiedere che le informazioni relative alle spese e ai rimborsi ricevuti per prestazioni mediche non effettuate o effettuate soltanto parzialmente nel periodo d’imposta 2017, non vengano utilizzati dall’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della precompilata.
Due i canali percorribili, uno de quali, come già detto, ormai vicino alla scadenza. Il contribuente ha tempo, infatti, fino a giovedì 8 febbraio, per esercitare direttamente la propria opposizione all’Agenzia, comunicando i dati aggregati per tipologia o tipologie di spesa da escludere, nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, numero di tessera sanitaria e sua scadenza.
Tre le modalità tra cui scegliere:
Nella terza ipotesi, occorre utilizzare l’apposito modello disponibile sul sito delle Entrate (anche in versione editabile), mentre per le altre due la richiesta può essere effettuata anche in forma libera a condizione che contenga le stesse informazioni previste dal format predefinito, il tipo di documento di identità, il relativo numero e la scadenza. In caso di presentazione tramite modello, invece, al modulo deve essere sempre allegato il documento di identità.
In alternativa, il contribuente può opporsi al trattamento dei dati per la precompilata, dal 9 febbraio all’8 marzo 2018 (anche questa volta in deroga ai termini ordinari che aprono tale canale dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento), accedendo all’area autenticata del sito web del Sistema Ts, tramite tessera sanitaria Ts-Cns oppure utilizzando le credenziali Fisconline. Il sistema consente di consultare l’elenco delle spese sanitarie e di selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Anna Maria Badiali